Nuovo Regolamento e disciplina CIN e CIR
La Regione Veneto, con il Regomento n. 5 del 05/11/2024 pubblicato nel Bur n. 146 del 08/11/2024, in relazione alla disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica, ha disciplinato le modalità di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) e delle modalità di esposizione, in conformità all’articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, del codice identificativo nazionale (C.I.N.) ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
Le modifiche apportate prevedono in particolare che:
- la nuova disciplina si applica, fra l'altro, agli alloggi offerti in locazione turistica ai sensi dell’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11;
- a ciascun alloggio registrato viene assegnato un CIR (Codice Identificativo Regionale);
- una volta ottenuto il CIR, il locatore deve accedere alla banca dati nazionale delle strutture ricettive e chiedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale);
- il C.I.N. deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all’ingresso esterno dell’edificio che comprende l’alloggio;
- in caso di mancata esposizione del C.I.N. il Comune applica le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 e all’articolo 13 ter, comma 9, del decreto legge n. 145 del 2023. Si informa che la polizia Locale, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, sono specificatamente incaricate dell’applicazione delle nuove disposizioni. In particolare la Polizia Locale, oltre al possesso dei titoli abilitativi, vigilerà sulle le seguenti disposizioni:
- possesso del CIN
- esposizione del CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura
- indicazione del CIN su ogni annuncio ovunque comunicato e pubblicizzato, comprese le piattaforme digitali e la rete internet.
IMPORTANTE: i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN, che deve ora intendersi fissato nella data del 01/01/2025, pena applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma ( inizialmente il termine era fino al 02 novembre 2024).
Si informa inoltre che le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito internet del Ministero del Turismo: https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive/
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Per informazioni di carattere generale sul CIN è possibile utilizzare il seguente contatto, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00: