Regione Veneto
Accedi all'area personale

Regolamento Canone unico Patrimoniale

Il Canone Unico Patrimoniale sostituisce, dal 1° gennaio 2021, la Tassa di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Descrizione

Il Canone Unico Patrimoniale sostituisce, dal 1° gennaio 2021, la Tassa di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Tipologia

Documento funzionamento interno

Numero protocollo

N.15 del 30/04/2021 del 30 aprile 2021

Formati disponibili

Pdf

Licenza d'uso

Pubblico dominio

Ufficio responsabile

 -  Imposte

Tributi

Informazioni e contatti dell'ufficio.

Leggi altro }

Documenti

Ulteriori informazioni

Descrizione aggiuntiva

Il Canone Unico Patrimoniale sostituisce, dal 1° gennaio 2021, la Tassa di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità. Il nuovo Canone è istituito ai sensi dell'art. 1 comma 816 della L. 160/2019 ed è disciplinato, oltre che dalle norme di legge

  • dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2021
  • Tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 30/04/2021.

Il presupposto del Canone unico patrimoniale è:

  • l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  • la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Sono rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.

Chi deve pagare il canone

Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Ultima modifica: venerdì, 26 maggio 2023

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri